RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Obiettivi

Consentire al datore di lavoro di adempiere all’obbligo formativo imposto dalla legge per quanto concerne coloro che ricoprono il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Infatti, il Decreto Legislativo n. 81/2008, all’art. n. 47 dispone che “In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, mentre all’art. 37 - comma 10 - dispone che  “Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi”.
Inoltre, l’art. 18 - lettera aa) -  dispone che il datore di lavoro ha l’obbligo di “comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Destinatari

Lavoratori che sono stati eletti o designati Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ex art. 47 del Decreto Legislativo n. 81/2008

Contenuti didattici

I contenuti didattici sono quelli previsti dall’art. 37 - comma 11 - del Decreto Legislativo n. 81/2008:

  1. principi giuridici comunitari e nazionali
  2. legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro
  3. principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi
  4. definizione e individuazione dei fattori di rischio
  5. valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
  6. aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori
  7. nozioni di tecnica della comunicazione

Durata

32 ore (di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate) con verifica dell’apprendimento.
Aggiornamento periodico di almeno 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e almeno 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

Titolo rilasciato

Attestato di frequenza valido a dimostrare l’adempimento dell’obbligo formativo e poter ricoprire il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ai sensi dell’art. 47 del Decreto Legislativo n. 81/2008

Sanzioni previste dal D. Lgvo n. 81/2008 per il mancato adempimento all’obbligo formativo

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da 4 a 8 mesi o con l’ammenda da € 2.000,00 a € 4.000,00, in aggiunta a quanto previsto dall’articolo 18 comma 1, lett. l) (arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da € 800,00 a € 3.000,00 per violazione dell’obbligo di informazione e formazione dei lavoratori) e lettera aa) (Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00 in caso di mancata comunicazione del nominativo del RLS all’INAIL)

Sedi e date di svolgimento

I corsi sono organizzati, periodicamente, dal Consorform presso le sedi di: Teramo, Giulianova (Te), Sant’Egidio alla Vibrata (Te), Pescara (Pe), Avezzano (Aq), Lanciano (Ch).

La programmazione e le modalità di partecipazione ai corsi possono essere richieste:

0861/4419
info@casartigianiteramo.it